Sono del tutto fondate e nell’interesse del lavoratore, le tesi della Uiltucs che hanno portato a due sentenze dalla parte dei lavoratori.
La prima è la sentenza della Corte di Appello di Torino sul diritto dei part-time verticali e/o misti, relativa all’assistenza complementare Fondo Est per 12 mesi.
In questa pronuncia, che non è la prima con questo orientamento, viene messo al bando l’uso “sospensione” per i periodi non lavorati. Un termine entrato nella consuetudine a danno delle lavoratrici e lavoratori, ma senza alcun fondamento giuridico.
Da sottolineare, nella sentenza che trovate qui, la parte relativa al punto 4.
Una seconda, e sempre molto interessante sentenza, riguarda ancora una volta Fondo Est. Stavolta è una sentenza di primo grado e riguarda il diritto alla copertura del Fondo Est per 12 mesi l’anno ai part time verticali e misti, successiva all’ipotesi di rinnovo del Ccnl.
Anche in questo caso il giudice ha accolto l’impostazione su tali part time e l’interpretazione della norma prevista nell’ipotesi di accordo del Ccnl del 5.6.2024.
Qui la seconda sentenza.
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